Breaking News Lavoro Referendum abrogativo 8 – 9 giugno 2025:cosa devi sapere sui 5 quesiti

Last Updated: 12 Maggio 2025

L’8 e 9 giugno 2025 saremo chiamati alle urne per esprimerci su 5 quesiti referendari. Oggi voglio spiegarvi in modo semplice e chiaro di cosa tratta ciascun quesito, senza tecnicismi giuridici ma con informazioni concrete che vi aiutino a decidere consapevolmente.

 

Quesito 1: “Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante ‘Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183’ nella sua interezza?

Questo primo quesito riguarda il Jobs Act e la possibilità di tornare all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Attualmente esistono due regimi differenti per i lavoratori:

– Chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015 è ancora sotto la protezione dell’articolo 18 (nelle aziende con più di 15 dipendenti)

– Chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 in poi è sotto il regime del “contratto a tutele crescenti”, dove in caso di licenziamento senza giusta causa riceve solo un indennizzo economico che aumenta con l’anzianità di servizio (2 mensilità per ogni anno di lavoro), fino a un massimo di 36 mensilità

Votando SÌ, chiedi di abrogare completamente il decreto sulle “tutele crescenti” per tornare alla situazione precedente per tutti i lavoratori, eliminando questa disparità di trattamento basata sulla data di assunzione. Nelle aziende con più di 15 dipendenti tornerebbe il reintegro obbligatorio nel posto di lavoro per tutti, oltre al pagamento degli stipendi persi dal licenziamento fino al reintegro.

Questa differenza di trattamento tra “vecchi” e “nuovi” assunti è molto importante perché ha creato un mercato del lavoro diviso in due: lavoratori con maggiori tutele (i più anziani) e lavoratori con minori tutele (i più giovani, assunti dopo il 2015). L’obiettivo del referendum è proprio quello di ripristinare un’unica tutela uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente da quando sono stati assunti

 

Quesito 2: Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro?”

Il secondo quesito riguarda specificamente le piccole imprese e gli indennizzi per licenziamento

La normativa attuale prevede indennizzi ridotti per i licenziamenti nelle aziende più piccole rispetto a quelle di maggiori dimensioni. Per “piccole imprese” si intendono quelle con 15 o meno dipendenti (fino a 5 dipendenti sono considerate “micro imprese”). 

Attualmente, nelle piccole imprese gli indennizzi per licenziamento illegittimo sono significativamente inferiori: mentre nelle aziende con più di 15 dipendenti l’indennizzo può arrivare fino a 36 mensilità, nelle piccole imprese il massimo è di 6 mensilità.

Votando SÌ, chiedi di eliminare questa differenziazione, facendo in modo che l’indennizzo per licenziamento illegittimo sia calcolato allo stesso modo indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. In pratica, si chiede che anche i lavoratori delle piccole imprese abbiano diritto alle stesse tutele economiche di quelli delle aziende più grandi in caso di licenziamento ingiustificato.

 

 Quesito 3: “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?”

Questo quesito riguarda i contratti a tempo determinato

Attualmente, per i primi 12 mesi di un contratto a termine, le aziende non devono specificare il motivo (la “causale”) per cui assumono a tempo determinato anziché indeterminato. Inoltre, le regole attuali permettono una certa flessibilità nelle proroghe e nei rinnovi.

Votando SÌ, chiedi di tornare a regole più stringenti: le aziende dovrebbero sempre indicare una motivazione specifica per assumere a termine, e ci sarebbero limiti più rigidi per proroghe e rinnovi. L’obiettivo è rendere il contratto a tempo indeterminato la forma “normale” di assunzione, limitando l’uso dei contratti a termine solo a situazioni con reali esigenze temporanee.

 

Quesito 4: “Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici?”

Il quarto quesito, piuttosto tecnico, riguarda la responsabilità nei contratti di appalto, soprattutto in caso di infortuni sul lavoro

Attualmente, se lavori per un’azienda che ha preso un appalto e subisci un infortunio, la responsabilità dell’azienda committente (quella che ha commissionato il lavoro) è limitata in alcuni casi, specialmente quando l’infortunio deriva da rischi specifici della tua attività.

Votando SÌ, chiedi di ripristinare la “responsabilità solidale” piena: l’azienda che ha commissionato il lavoro sarebbe sempre responsabile anche degli infortuni subiti dai lavoratori dell’appaltatore.

In termini concreti, questo aumenterebbe la sicurezza sul lavoro in diversi modi:

 

  1. Controlli più rigorosi: sapendo di essere potenzialmente responsabile di qualsiasi infortunio, il committente sarebbe incentivato a verificare più attentamente che l’appaltatore rispetti tutte le norme di sicurezza prima di affidargli il lavoro.

 

  1. Maggiore formazione: i committenti sarebbero più propensi a richiedere e verificare che i lavoratori degli appaltatori siano adeguatamente formati sui rischi specifici.

 

  1. Attrezzature più sicure: ci sarebbe un maggiore controllo sulla qualità e sicurezza delle attrezzature utilizzate negli appalti.

 

  1. Maggiori tutele risarcitorie: in caso di infortunio, il lavoratore potrebbe rivolgersi anche all’azienda committente (spesso più solida economicamente) per ottenere il risarcimento, aumentando le probabilità di essere effettivamente risarcito.

 

Quesito 5:“Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?”

L’ultimo quesito riguarda l’acquisizione della cittadinanza italiana

Attualmente, uno straniero extracomunitario deve risiedere legalmente in Italia per almeno 10 anni prima di poter richiedere la cittadinanza italiana.

Votando SÌ, chiedi di ridurre questo periodo a 5 anni.

Le motivazioni dietro questa proposta possono ripercuotersi su vari fronti:

A livello lavorativo: La cittadinanza permette un accesso più ampio al mercato del lavoro, includendo posizioni lavorative e professioni per cui è richiesta la cittadinanza italiana. Questo può favorire una migliore integrazione professionale di persone che già vivono e lavorano in Italia da anni.

 

Interesse economico per lo Stato: I cittadini hanno generalmente maggiore stabilità lavorativa e una più completa integrazione nel sistema fiscale e contributivo italiano. Studi economici suggeriscono che una più rapida integrazione può portare a maggiori contributi fiscali, minor lavoro sommerso e riduzione dei costi sociali dovuti alla marginalizzazione.

 

Integrazione sociale: La cittadinanza favorisce un maggior senso di appartenenza e partecipazione alla vita sociale e civile, incentivando investimenti di lungo periodo (come l’acquisto di casa) e la partecipazione attiva alla comunità.

 

Diritti politici: Con la cittadinanza si acquisisce il diritto di voto, permettendo una piena partecipazione alla vita democratica del paese dopo un periodo di residenza considerato sufficiente per conoscere il contesto sociale e politico italiano.

Questo cambiamento permetterebbe agli stranieri che vivono regolarmente in Italia di ottenere la cittadinanza in tempi più brevi, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano.

Il quesito non modifica altri requisiti necessari per ottenere la cittadinanza, come la conoscenza della lingua italiana o l’assenza di precedenti penali.

 

Ricorda: votare SÌ significa voler abrogare (eliminare) la norma attuale; votare NO significa volerla mantenere

Per essere valido, il referendum deve raggiungere il quorum: deve votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

Non dimenticate di portare con voi un documento d’identità valido e la tessera elettorale!

Avete altre domande sui referendum? Lasciatele nei commenti e cercherò di rispondere a tutti!

 

A presto,

Team Lo Sportello Del Dipendente

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